icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335 ultimo aggiornamento all'atto: 28/11/1998 --> Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario. note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-
(45)) ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio ((, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo)) . ((2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.)) 3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:
- a)casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- b)casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione; ((
- c)mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.)) ((3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere
- a)e
- b)del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.)) 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa ((da lire 100.000 a lire 300.000)) per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.". 2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ((e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196)) . ((2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi