DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 336 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 336 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. note: Entrata in vigore del decreto: 22/6/1994 (GU n.131 del 07-06-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-6-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categorie maggiormente rappresentative; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità; EMANA il seguente regolamento: Art. 1
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, allegati, rispettivamente, n. 4 e n. 5 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale GARAVAGLIA, Ministro della sanità Visto, il Gurdasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 29 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 3 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, è così formulato: "Art.
- - L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
- La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il D.P.R. n. 482/1975 recava modificazioni e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
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