ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. 337 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "S. Giovanni Battista", con sede in Città Sant'Angelo. (GU n.144 del 11-06-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-6-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del prefetto della provincia di Pescara, in data 15 marzo 1939, con il quale l'ospedale "S. Giovanni Battista" di Città Sant'Angelo, è stato classificato "infermeria" ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; Visto il provvedimento del medico provinciale di Pescara, in data 6 febbraio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria "S. Giovanni Battista" di Città Sant'Angelo, non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 30 maggio 1907; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria "S. Giovanni Battista", con sede in Città Sant'Angelo (Pescara), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara; tre membri eletti dal consiglio comunale di Città Sant'Angelo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 30 maggio 1907. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 6. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.