Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 20 luglio 2000, n. 337 Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (GU n.273 del 22-11-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-12-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 1, della delibera CIPE in data 5 agosto 1998, con la quale è stata tra l'altro istituita, nell'ambito dello stesso CIPE, la Commissione 6 "Sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale"; Vista la delibera CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate "Le linee generali della seconda comunicazione nazionale alla Convenzione sui cambiamenti climatici"; Visto, in particolare, il punto 3 della predetta delibera CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite le misure che presentino un più favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie; Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998, con la quale sono state approvate le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"; Visto, in particolare, il punto 1.1, che stabilisce che per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si farà fronte, oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria 1999, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili; Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che le aliquote delle accise sugli oli minerali siano rideterminate in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto; Visto l'articolo 8, comma 7, della stessa legge, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1o gennaio 1999 sia istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti nella direttiva CEE del Consiglio del 24 novembre 1988; Visto l'articolo 8, comma 10, della stessa legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto-legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze; Visto altresì l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dello stesso articolo; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 2 marzo 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 aprile 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota in data 30 maggio 2000; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base degli indirizzi individuati nell'allegato A al presente decreto. 2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo articolo 5, sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome. 3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in materia. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1987, n. 175. - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.