clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 4 gennaio 1948, n. 339 ultimo aggiornamento all'atto: 10/04/1956 --> Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato, nonchè applicazione di un apposito canone per le linee telefoniche collganti elettrodotti diversi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1956) (GU n.100 del 28-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-5-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947: Art. 1 Con effetto dal 1 gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, è elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre, e per ogni stazione in più delle prime due, da L. 300 a L. 600. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.