← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 4 gennaio 1948, n. 339 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 4 gennaio 1948, n. 339 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 4 gennaio 1948, n. 339 ultimo aggiornamento all'atto: 10/04/1956 --> Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato, nonchè applicazione di un apposito canone per le linee telefoniche collganti elettrodotti diversi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1956) (GU n.100 del 28-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-5-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947: Art. 1 Con effetto dal 1 gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, è elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre, e per ogni stazione in più delle prime due, da L. 300 a L. 600. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, è elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.