DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1967, n. 339 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1967, n. 339 Modificazioni del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni. (GU n.139 del 06-06-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-10-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica; Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro); Visto l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53 del predetto regolamento; Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, n. 858, che integra il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, concernente nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365, che apporta modificazioni ai tagli dei ripetuti vaglia postali e alle relative tasse; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente. CAPO IV Vaglia a taglio fisso Art.
- - I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di dieci vaglia. I tagli sono da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000 e da L. 50.
- Su ciascun vaglia è impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa può essere completata con francobolli fino a quando non si sarà provveduto all'emissione di nuovi moduli. Art.
- - L'ufficio, dopo aver introitato l'importo dei vaglia e della relativa tassa, convalida il titolo e la ricevuta in conformità delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente dopo aver apposto sul titolo l'indicazione del beneficiario che può essere lo stesso mittente. Se il beneficiario è persona diversa dal mittente, questi all'atto dell'emissione ha la facoltà di chiedere che il vaglia sia spedito al beneficiario a cura dell'ufficio e senza spese a suo carico. È vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente che non sia anche beneficiario può rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualità di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57, in caso di avvenuta scadenza del vaglia. Art.
- - La proprietà dei vaglia a taglio fisso non è trasferibile né mediante girata né per atto di cessione. I vaglia sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale. Il beneficiario può delegare per l'incasso persona da lui espressamente indicata a tergo del vaglia. Il delegato all'incasso deve essere personalmente conosciuto dall'ufficio pagatore, altrimenti la delega è considerata valida a condizione che la firma del delegante sia conosciuta dall'ufficio pagatore ovvero sia autenticata da notaio e che il delegato si faccia riconoscere con le modalità previste dall'art.
- I vaglia a taglio fisso possono essere pagati anche dagli Istituti di credito senza necessità di delega. Detti Istituti appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e li presentano per il rimborso, descritti su apposita distinta. Art.
- - Le disposizioni concernenti i vaglia interni ordinari, per quanto non diversamente disposto dal presente capo, si applicano anche ai vaglia a taglio fisso. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi