erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 marzo 1968, n. 339 Autorizzazione a vendere alla "Rumianca", Società per azioni con sede in Torino, i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara. (GU n.93 del 10-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Società per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonché dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dalla esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali. La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'importo che verrà determinato in relazione ai prezzi correnti al momento della stipulazione del formale contratto di trasferimento. Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.