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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1955, n. 34 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1955, n. 34 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1955, n. 34 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma. (GU n.47 del 26-02-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-3-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942. n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991, 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949; n. 1152; 11 giugno 1950, numero 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, numero 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, numero 570; 25 agosto 1953, n. 834 e 26 ottobre 1954, n. 1232; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto n. 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 58, e aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 59. - Sono annessi alla Facoltà i seguenti istituti scientifici: 1) Istituto di filologia classica; 2) Istituto di filologia romanza; 3) Istituto di filologia moderna; 4) Istituto di filologia slava; 5) Istituto di glottologia; 6) Istituto di storia greca; 7) Istituto di epigrafia greca; 8) Istituto di storia romana, suddiviso nelle sezioni:

  1. a)storia romana;
  2. b)epigrafia latina; 9) Istituto di antichità greche e romane; 10) Istituto di storia medioevale; 11) Istituto di storia moderna; 12) Istituto di paleografia; 13) Istituto di filosofia; 14) Istituto di studi storico-religiosi; 15) Istituto di paletnologia; 16) Istituto di etruscologia e antichità italiche; 17) Istituto di archeologia e storia dell'arte antica, suddiviso nelle sezioni:
  3. a)archeologia e storia dell'arte antica;
  4. b)numismatica;
  5. c)archeologia dell'Africa romana; 18) Istituto di topografia antica, suddiviso nelle sezioni:
  6. a)topografia dell'Italia antica;
  7. b)topografia romana; 19) Istituto archeologia cristiana; 20) Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna, suddiviso nelle sezioni:
  8. a)storia dell'arte medioevale;
  9. b)storia dell'arte moderna; 21) Istituto di storia della musica; 22» Istituto di studi orientali; 23) Istituto di studi bizantini; 24) Istituto di geografia; 25) Istituto di civiltà primitive; 26) Istituto di storia delle tradizioni popolari. Il Consiglio di Facoltà determina, secondo il criterio dell'affinità di materia, gli istituti cui i professori e, se necessario, i liberi docenti faranno capo. Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunta quello di: "reumatologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 175. - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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