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LEGGE 20 marzo 1984, n. 34 - Normattiva

LEGGE 20 marzo 1984, n. 34 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 marzo 1984, n. 34 Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione. (GU n.84 del 24-03-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione di spesa È autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:

  1. a)all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e SAP (Sindacato autonomo della polizia) da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica in materia di trattamento economico concernente il personale della polizia di Stato, nonché all'estensione del trattamento economico per stipendio e indennità mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
  2. b)all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli della presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (6)

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