DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. 34 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. 34 ultimo aggiornamento all'atto: 26/03/2001 --> Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
- note: Entrata in vigore della legge: 10-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001) (GU n.44 del 23-02-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8 9 10 Allegati Tabella A Tabella A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-3-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Personale
- Il Corpo della Guardia di finanza è costituito dalle seguenti categorie di personale militare: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) appuntati e finanzieri.
- Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) ufficiali generali: (
(01)generale di corpo d'armata)) ; 1) generale di divisione; 2) generale di brigata;
- b)ufficiali superiori: 1) colonnello; 2) tenente colonnello; 3) maggiore;
- c)ufficiali inferiori: 1) capitano; 2) tenente; 3) sottotenente. 3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
- a)ruolo ispettori: 1) maresciallo aiutante; 2) maresciallo capo; 3) maresciallo ordinario; 4) maresciallo;
- b)ruolo sovrintendenti: 1) brigadiere capo; 2) brigadiere; 3) vice brigadiere. 4. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
- a)appuntato scelto;
- b)appuntato;
- c)finanziere scelto;
- d)finanziere. 5. L'allievo finanziere è sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi