cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 aprile 1961, n. 341 Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese. (GU n.120 del 17-05-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-6-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della, legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.