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LEGGE 28 marzo 1968, n. 341 - Normattiva

LEGGE 28 marzo 1968, n. 341 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1968, n. 341 ultimo aggiornamento all'atto: 04/01/1975 --> Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1975) (GU n.93 del 10-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6orig. 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-1-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e quelli che fecero parte della Divisione partigiana "Pasubio" già operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti, per attività partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia o all'estero, possono - entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, alla commissione di cui al successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma. Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.(

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, è riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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