ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. 341 Modificazioni all'art. 4, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di omologazione di apparecchi a pressione e generatori di vapore o di gas. (GU n.181 del 03-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 18-7-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Visto l'articolo 4, primo comma, n. 11, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale sono esclusi dal campo di applicazione delle norme regolamentari i generatori e i recipienti a pressione di vapore o di gas, nei quali la pressione massima effettiva di funzionamento non superi un ventesimo di Kg/cm quadri; Ravvisata la necessità di elevare il limite di pressione sopraindicato allo 0,5 Kg/cm quadri, al fine di adeguare la norma alle esigenze del progresso tecnico; Udito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Udita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Articolo unico Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è sostituito per i motivi esposti in premessa dai seguenti: 11) i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e rispettivamente producibilità non superiore a 50 Kg/h ovvero capacità non superiore a 2000 litri; 11-bis) i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e producibilità superiore a 50 Kg/h, purché soddisfino alle seguenti condizioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.