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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. 341 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. 341 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. 341 Modificazioni all'art. 4, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di omologazione di apparecchi a pressione e generatori di vapore o di gas. (GU n.181 del 03-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 18-7-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Visto l'articolo 4, primo comma, n. 11, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale sono esclusi dal campo di applicazione delle norme regolamentari i generatori e i recipienti a pressione di vapore o di gas, nei quali la pressione massima effettiva di funzionamento non superi un ventesimo di Kg/cm quadri; Ravvisata la necessità di elevare il limite di pressione sopraindicato allo 0,5 Kg/cm quadri, al fine di adeguare la norma alle esigenze del progresso tecnico; Udito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Udita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Articolo unico Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è sostituito per i motivi esposti in premessa dai seguenti: 11) i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e rispettivamente producibilità non superiore a 50 Kg/h ovvero capacità non superiore a 2000 litri; 11-bis) i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e producibilità superiore a 50 Kg/h, purché soddisfino alle seguenti condizioni:

  1. a)risultino stabili per la pressione di progetto e siano sottoposti, in sede di costruzione, alla prova idraulica che verrà eseguita secondo le modalità previste ai primi due commi del successivo art. 62;
  2. b)siano sottoposti, sul luogo di primo o nuovo impianto, alla verifica dei dispositivi di sicurezza che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65; 11-ter) i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e capacità superiore a 2000 litri, purché siano sottoposti sul luogo di primo o nuovo impianto alla verifica dei dispositivi di sicurezza, che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65, ovvero, in mancanza dei dispositivi di sicurezza, ad una prova alternativa tendente ad accertare che il recipiente è stato installato in condizioni tali per cui la pressione di progetto non può essere superata in nessun caso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - FOSCHI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1981 Atti di Governo, registro n: 34, foglio n. 7 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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