DECRETO 18 agosto 1989, n. 341 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 18 agosto 1989, n. 341 Modificazione al regolamento recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, approvato con decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.
- note: Entrata in vigore del decreto: 29/10/1989 (GU n.241 del 14-10-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-10-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"; Ritenuto di dover modificare l'art. 19 del regolamento di cui al decreto 4 marzo 1987, n. 145, dettando una nuova disciplina del porto d'armi per gli addetti alla polizia municipale allorquando debbano recarsi a poligoni di tiro a segno fuori del comune ove prestano servizio; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; Sentito il Consiglio di Stato; EMANA il seguente regolamento: L'art. 19 del regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, è sostituito dal seguente: "Art.
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- Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
- Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 18 agosto 1989 Il Ministro: GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1989 Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 18 Art. 1 IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"; Ritenuto di dover modificare l'art. 19 del regolamento di cui al decreto 4 marzo 1987, n. 145, dettando una nuova disciplina del porto d'armi per gli addetti alla polizia municipale allorquando debbano recarsi a poligoni di tiro a segno fuori del comune ove prestano servizio; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; Sentito il Consiglio di Stato; EMANA il seguente regolamento: L'art. 19 del regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, è sostituito dal seguente: "Art.
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- Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
- Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 18 agosto 1989 Il Ministro: GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1989 Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 18 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi