cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 ottobre 1997, n. 341 Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI). note: Entrata in vigore della legge: 25-10-1997 (GU n.237 del 10-10-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-10-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, è aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998. 2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, è considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione. 3. La quota da versare rappresenterà l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sarà corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, reca: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.