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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 342 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 342 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 342 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/1953 --> Proroga al 30 giugno 1948 delle disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, recante norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale, e adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953) (GU n.100 del 28-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogo - tenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: Articolo unico Le disposizioni indicate nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, sono applicabili fino al 30 giugno 1948, per tutti i lavori e le forniture che il Ministero dell'interno dovrà effettuare, entro la stessa data, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 7 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 171. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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