cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 maggio 1976, n. 343 Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci. (GU n.144 del 03-06-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-6-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti: "Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque. Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire. Il contributo sarà corrisposto annualmente pro rata all'istituto finanziatore". Le lettere
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.