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LEGGE 10 maggio 1976, n. 343 - Normattiva

LEGGE 10 maggio 1976, n. 343 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 maggio 1976, n. 343 Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci. (GU n.144 del 03-06-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-6-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti: "Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque. Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire. Il contributo sarà corrisposto annualmente pro rata all'istituto finanziatore". Le lettere

  1. a)e
  2. b)del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti: "
  3. a)costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;
  4. b)miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera
  5. a)mediante nuove installazioni per uso della pesca;". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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