erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 luglio 1980, n. 343 ultimo aggiornamento all'atto: 17/10/1986 --> Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1986) (GU n.197 del 19-07-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-11-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((Il Ministro dell'interno è autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza)) . L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa. Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito. Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento. Il servizio verrà svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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