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DECRETO 7 agosto 1987, n. 343 - Normattiva

DECRETO 7 agosto 1987, n. 343 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 7 agosto 1987, n. 343 Importazione di autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone e/o merci, nonchè di autocarri per il trasporto di merci "non fuoristrada", originari del Giappone ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri della CEE. (GU n.194 del 21-08-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-8-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Vista la decisione del 15 giugno 1987 con la quale la Commissione CEE ha respinto il ricorso dell'Italia all'art. 115 del trattato di Roma per l'esclusione dal trattamento di libera pratica di taluni prodotti di origine giapponese; Vista la comunicazione del 3 agosto 1987 con la quale la Commissione CEE ha informato di non avere accolto la richiesta dell'Italia di riesame della citata decisione del 15 giugno 1987; Ritenuta l'opportunità, in mancanza di informazioni valutarie pregresse, di poter stimare con tempestività l'incidenza effettiva sulla bilancia valutaria delle importazioni relative agli autoveicoli di cui alla citata decisione, e contemporaneamente di permettere una rapida acquisizione dei dati concernenti le importazioni effettive; Decreta: Art. 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è provvisoriamente sospeso il regime dell'autorizzazione automatica per l'importazione dei seguenti prodotti, originari del Giappone ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri della CEE: V.D. Indicazione dei prodotti 87.02 ex A e ex B stat. da 210 a 400 Autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone e/o di merci da 810 a 880 Autocarri "non fuoristrada" per il trasporto merci articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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