erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 luglio 1981, n. 344 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante. (GU n.184 del 07-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 8-7-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 2: al secondo comma, le parole: "la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità"; e la parola: "preferibilmente" è soppressa; dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3"; conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma è soppresso; il quarto comma è soppresso; dopo il nono comma è inserito il seguente: "Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.