ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2018 --> Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. note: Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410 (in G.U. 30/12/1991, n.304). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018) (GU n.256 del 31-10-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.1 orig. 3 bisagg.1 orig. 4agg.2 agg.1 orig. 5orig. 6orig. 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-10-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare, nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, idonei strumenti volti a rafforzare il coordinamento delle forze di polizia e ad adeguare le attività in- formative e di sicurezza, nonché l'organizzazione dei servizi investigativi alle specifiche finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)) (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.