lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1957, n. 346 Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di L. 800.000.000 dal proprio fondo di riserva ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716. (GU n.135 del 29-05-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-6-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto l'art. 3 della legge 27 luglio 1956, n. 766, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1956-57; Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato; Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716, relativa alla proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere conseguente all'applicazione della stessa legge n. 716 si provvede, per l'esercizio finanziario 1956-57, attingendo la somma di L. 800.000.000 dal fondo di riserva della ripetuta Azienda di Stato, con le modalità previste dal sopracitato art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189; Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 1.630.875.004 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale; Sulla proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1956-57, all'onere derivante dall'applicazione della legge 28 giugno 1956, n. 716, che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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