← Italia

LEGGE 5 agosto 1988, n. 346 - Normattiva

LEGGE 5 agosto 1988, n. 346 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 agosto 1988, n. 346 ultimo aggiornamento all'atto: 27/08/1999 --> Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata. note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999) (GU n.190 del 13-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-9-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. (( Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui. )) 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.(

(1))
  1. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
  2. ---------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. è abrogato il comma 2 del presente articolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.