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LEGGE 4 luglio 1981, n. 349 - Normattiva

LEGGE 4 luglio 1981, n. 349 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 luglio 1981, n. 349 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati. (GU n.187 del 09-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 10-7-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole: "corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli appartenenti alla polizia di Stato"; nel terzo comma, le parole: "ai militari", sono sostituite con le seguenti: "ad essi"; nel quarto comma, le parole: "L'iscrizione dei militari", sono sostituite con le seguenti: "La loro iscrizione"". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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