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LEGGE 28 novembre 1990, n. 349 - Normattiva

LEGGE 28 novembre 1990, n. 349 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 novembre 1990, n. 349 Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio

  1. note: Entrata in vigore della legge: 28/11/1990 (GU n.278 del 28-11-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-11-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
  2. Il termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, è prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione.
  3. L'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti già richiesti nell'ambito delle indagini pregresse. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L'art. 6 della legge n. 128/1989 (Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 246/1990, è così formulato: "Art.
  4. -
  5. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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