cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 febbraio 1962, n. 35 ultimo aggiornamento all'atto: 04/03/1974 --> Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974) (GU n.45 del 19-02-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-3-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1 luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Province in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione. Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma complessiva di lire quarantacinque per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati. Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell'articolo 4 lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.