DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1990, n. 35 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att
o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1990, n. 35 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/
- (GU n.48 del 27-02-1990 - Suppl. Ordinario n. 14) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Allegati Codice Domanda Codice Domanda Modello 1 Modello 1 Modello 3 Modello 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-3-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 ed il regolamento del Consiglio n. 1609/89 del 29 maggio 1989 che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonché gli aiuti all'imboschimento; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85; Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, lettera b) del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 le modalità finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento; Visto il proprio decreto n. 34 del 16 gennaio 1989 e considerata la necessità di sostituirlo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1989-90 per tener conto dell'esperienza acquisita durante la prima campagna di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche, nonché dei chiarimenti relativi alla normativa comunitaria; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 640 del 23 ottobre 1989; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Finalità generali
- Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione.
- L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA.
- La provincia autonoma di Trento è esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/
- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 decembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 93 del 30 marzo
- - Il regolamento CEE n. 1094/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 106 del 27 aprile
- - Il regolamento CEE n. 1609/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 165 del 15 giugno
- - Il regolamento CEE n. 1272/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio
- - Il regolamento CEE n. 1273/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio
- - Il D.M. 12 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre
- - Il D.M. 26 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› ottobre
- - Il D.M. 26 marzo 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile
- - Il D.M. 16 gennaio 1989 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio
- - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi