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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri. note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/2/2004 (GU n.36 del 13-02-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-2-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003, con la partecipazione del Presidente della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore dileggi e regolamenti. - Il regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n.
  3. - Il testo dell'art. 21 dello statuto speciale della regione siciliana è il seguente: «Art. 21 (Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione). - Egli rappresenta altresì nella regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.». - L'art. 43 dello Statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto. Nota all'art. 1: - L'art. 21 dello statuto, nonché il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto medesimo, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono citati nelle note alla premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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