Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 11 luglio 1988, n. 350 Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica. note: Entrata in vigore del decreto: 1/9/1988 (GU n.192 del 17-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-9-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 12, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale il Ministro della sanità è autorizzato ad adottare disposizioni per l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica; Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante i predetti ricettari a lettura automatica; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che impone, ai fini della prescrizione o della proposta di prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'impiego di modulari standardizzati e a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Tenuto conto che il medesimo art. 2, comma 2, della citata legge n. 531/87 pone a carico delle regioni le attività di approvvigionamento del modulario in questione, demandando al Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento stesso; Considerato che l'intervento si propone l'obiettivo di rendere possibile la rilevazione sistematica dei dati delle prescrizioni mediche mediante apparecchiature di lettura ottica automatica e secondo modalità standardizzate per fini di rigoroso controllo della spesa sanitaria nonché di valutazione della qualità dell'assistenza e che pertanto si inquadra nei programmi di realizzazione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale; Valutata la opportunità di introdurre nella fase di stampa e di distribuzione del ricettario sistemi di sicurezza idonei a concorrere nell'azione di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1 Principi generali 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 la prescrizione di specialità medicinali e di galenici, la proposta di ricovero ospedaliero, la richiesta di prestazioni specialistiche e di cure termali, comunque erogabili dal Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari con caratteristiche di lettura ottica automatica e di sicurezza conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. Il ricettario di cui al comma precedente è impiegato anche per la prescrizione di prestazioni afferenti all'assistenza integrativa nonché per le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 3. Nulla è innovato per quanto riguarda il modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia, di cui al decreto del Ministro della sanità del 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 24 gennaio 1983. 4. Al fine della estensione delle tecniche di lettura automatica dei dati, con successivo provvedimento sono fissate le caratteristiche dei modulari per la prescrizione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685. 5. Con successivo provvedimento è disciplinato l'impiego del ricettario di cui al comma 1 per la rilevazione delle prestazioni di particolare impegno professionale effettuate ai sensi dell'art. 19, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premresse: - Il testo dell'art. 12, comma 9, del D.L. n. 643/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) è il seguente: "Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.