lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 351 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la perforazione e la ricerca di vapore nella provincia di Pisa. (GU n.146 del 11-06-1962 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Contratto Collettivo Contratto Collettivo Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo 7 luglio 1960, e relative tabelle per il personale addetto alla perforazione e alla ricerca di vapore, stipulato tra l'Associazione Sindacale dell'itersind - Delegazione della Toscana e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 13 della provincia di Pisa, in data 12 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico: I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo 7 luglio 1960, relativo al personale addetto alla perforazione e alla ricerca di vapore, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la perforazione e la ricerca di vapore nella provincia di Pisa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.