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LEGGE 10 maggio 1976, n. 352 - Normattiva

LEGGE 10 maggio 1976, n. 352 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 maggio 1976, n. 352 ultimo aggiornamento all'atto: 07/08/1981 --> Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1981) (GU n.146 del 04-06-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6orig. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-6-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

  1. a)concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;
  2. b)concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;
  3. c)concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12;
  4. d)concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformità alle norme della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonché a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonché gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (4)

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