icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 21 marzo 1994, n. 352 Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista. note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1994 (GU n.133 del 09-06-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-6-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITÀ Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante: "Disciplina dell'attività di estetista" e, in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, sono adottate norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400; Sentite le regioni e le organizzazioni a struttura nazionale della categoria degli esercenti l'attività di estetista; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 123004 dell'8 gennaio 1993); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. I contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, di cui all'art. 3 e all'art. 8, commi 4 e 7, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono definiti in rapporto alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico previste dall'art. 6, comma 3, della medesima legge, secondo le formulazioni contenute nei successivi articoli del presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1/1990 (Disciplina dell'attività di estetista) è il seguente: "2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 1/1990 è il seguente: "Art. 3. - 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.