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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli

cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352 ultimo aggiornamento all'atto: 26/02/2004 --> Disposizioni urgenti concernenti modalità ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n.

  1. note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/
  2. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2004, n. 43 (in G.U. 26/02/2004, n.47). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2004) (GU n.300 del 29-12-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Considerato che la legge "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003; Considerato che, in data 15 dicembre 2003, il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data 5 dicembre 2003; Considerata la sospensione dei lavori della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per le festività natalizie e di fine d'anno, nonché i tempi previsti dai regolamenti parlamentari per procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge; Considerato che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 così stabilisce: "D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997."; Considerata l'impossibilità dell'entrata in vigore della legge di assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un intervento legislativo che entro quella data determini le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modalità ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime transitorio
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare (( contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato)) : a) la quota di popolazione ((coperta)) dalle nuove reti digitali terrestri ((che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento)) ; b) la presenza sul mercato ((nazionale)) di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
  4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n.
  5. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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