LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 ultimo aggiornamento all'atto: 06/05/2026 --> Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/
- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2026) (GU n.212 del 09-08-1975 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I TRATTAMENTO PENITENZIARIOCapo IPRINCIPI DIRETTIVI 1orig. 2 3 4 4 bisagg.29 agg.28 agg.27 agg.26 agg.25 agg.24 agg.23 agg.22 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo II CONDIZIONI GENERALI 5orig. 6orig. 7 8orig. 9orig. 10orig. 11agg.2 agg.1 orig. 11 bis 12 Capo III MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 13agg.1 orig. 13 bisorig. 14orig. 14 bis 14 terorig. 14 quaterorig. 15orig. 15 bis 16 17 18agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18 bisagg.1 orig. 18 terorig. 19orig. 20agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 20 bisorig. 20 ter 21agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21 bisorig. 21 terorig. 22agg.1 orig. 23agg.1 orig. 24 25 25 bisorig. 25 ter 26agg.2 agg.1 orig. 27orig. 28 29 30agg.2 agg.1 orig. 30 bisagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 30 teragg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 30 quaterorig. 31orig. Capo IV REGIME PENITENZIARIO 32agg.1 orig. 33orig. 34 35agg.1 orig. 35 bisorig. 35 ter 36orig. 37 38 39 40orig. 41 41 bisagg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 42agg.1 orig. 42 bis 43agg.1 orig. 44 Capo V ASSISTENZA 45orig. 46orig. Capo VI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO 47agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47 bisagg.1 orig. 47 teragg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47 quater 47 quinquiesagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47 sexies 48agg.1 orig. 49orig. 50agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 50 bisagg.1 orig. 51 51 bisagg.2 agg.1 orig. 51 teragg.1 orig. 51 quater 52 53 53 bis 54agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 55orig. 56agg.2 agg.1 orig. 57agg.1 orig. 58agg.1 orig. 58 bisorig. 58 teragg.1 orig. 58 quateragg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 58 quinquies 58 sexies TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIACapo IISTITUTI PENITENZIARI 59 60 61 62 63 64 65 66 67agg.3 agg.2 agg.1 orig. 67 bis Capo II GIUDICI DI SORVEGLIANZA 68agg.3 agg.2 agg.1 orig. 69agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 69 bisagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 70agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 70 bis 70 ter ((Capo II-bis PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA)) 71agg.1 orig. 71 bis 71 terorig. 71 quater 71 quinquiesorig. 71 sexies Capo III ((ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA)) 72agg.1 orig. 73 74orig. 75 76 77 78 Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 79orig. 80agg.1 orig. 81orig. 82 83 84 85 86 87 88 89 90orig. 91 Allegati Tabelle Tabelleagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-11-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (( (Trattamento e rieducazione) )) (( .
- Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
- Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
- Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
- Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
- Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
- I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
- Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi