icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 354 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2001 --> Disposizioni urgenti per il trasporto aereo. note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2001.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 413 (in G.U. 27/11/2001, n.276). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001) (GU n.226 del 28-09-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-2-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America; Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunità di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attività dalle stesse svolte; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale. 2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo e le imprese di gestione aeroportuale sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di cui al comma 1 e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, fino al 31 dicembre 2001. 3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.