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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 355 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 355 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 355 ultimo aggiornamento all'atto: 07/02/1953 --> Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1947 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953) (GU n.102 del 30-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio, e col Ministro per i lavori pubblici; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1947, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e delle indennità di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 30 aprile 1948. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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