cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 aprile 1961, n. 355 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.123 del 20-05-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-6-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche, nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e da qualsiasi altra disposizione emanata prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale predetto, fatta eccezione per la franchigia spettante al Presidente della Repubblica e per le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni concesse in applicazione di Accordi internazionali. Continuano ad avere corso in esenzione di tassa le corrispondenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i reclami concernenti il servizio indirizzati dagli utenti all'Amministrazione stessa in via ordinaria o in raccomandazione. Restano altresì in vigore le disposizioni degli articoli 54, 55, primo periodo del primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma, 89, 112 e 114 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni, nonché la riduzione alla metà della tassa di emissione dei vaglia ordinari a favore dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato, presenti al corpo, nel limite di valore stabilito dai decreti di approvazione delle tariffe. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.