cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 luglio 1985, n. 355 Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. (GU n.171 del 22-07-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-8-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTA Il testo dell'articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall'art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è il seguente: "Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.