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LEGGE 13 luglio 1985, n. 355 - Normattiva

LEGGE 13 luglio 1985, n. 355 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 luglio 1985, n. 355 Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. (GU n.171 del 22-07-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-8-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTA Il testo dell'articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall'art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è il seguente: "Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

  1. a)le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
  2. b)le cose di interesse numismatico;
  3. c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
  4. d)le cose indicate nell'art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1081, e successive modificazioni ed integrazioni". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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