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LEGGE 18 marzo 1958, n. 356 - Normattiva

LEGGE 18 marzo 1958, n. 356 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 marzo 1958, n. 356 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.96 del 21-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-5-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente art. 13-bis: "Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente. Il Ministro per il tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento. I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purché lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - ANGELINI - GONELLA - ANDREOTTI - COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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