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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at

to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356 ultimo aggiornamento all'atto: 31/05/1999 --> Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1999) (GU n.282 del 03-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 77) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISCIPLINA DELLE OPERAZIONIDI RISTRUTTURAZIONE 1orig. 2 3 4 5 6 7 TITOLO II CONVERSIONE DEI TITOLI 8 9 10 TITOLO III ENTI PUBBLICI CONFERENTI 11agg.1 orig. 12agg.1 orig. 13agg.1 orig. 14orig. 15orig. TITOLO IV SOCIETÀ BANCARIE 16 17 18orig. TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO 19orig. 20orig. 21agg.1 orig. 22orig. TITOLO VI ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO 23orig. TITOLO VII DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) 24orig. 25orig. 26orig. 27orig. 28orig. 29orig. 30orig. 31orig. 32orig. 33orig. 34orig. 35orig. 36orig. 37orig. 38orig. 39orig. 40orig. 41orig. 42orig. 43orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990; Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Fusioni, trasformazioni e conferimenti

  1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, ((. . .)) .
  2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (11)

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