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DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cl

icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357 ultimo aggiornamento all'atto: 12/11/1993 --> Disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno

  1. note: Entrata in vigore del decreto: 14/9/1993.Decreto-Legge convertito dalla L. 11 novembre 1993, n. 447 (in G.U. 12/11/1993, n.266). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1993) (GU n.215 del 13-09-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-9-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
  2. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.
  3. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma
  4. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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