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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36 ultimo aggiornamento all'atto: 16/01/1991 --> Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991) (GU n.37 del 09-02-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10orig. 11 12 13agg.1 orig. 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-2-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: Art. 1 Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della stessa legge: 1) le imprese costituite in forma di società che hanno secondo l'atto costitutivo e lo statuto vigenti alla data del 31 dicembre 1961 per oggetto sociale esclusivamente le attività previste al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 2) le Imprese in qualsiasi forma costituite non contemplate al precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti condizioni:

  1. a)che il valore dei beni destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del valore di tutti i beni, secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961;
  2. b)che il ricavo lordo delle attività previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del ricavo lordo totale secondo le risultanze del bilancio ai 31 dicembre 1961;
  3. c)che il personale adibito alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961. Per le imprese non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, i dati di cui alle lettere
  4. a)e
  5. b)possono desumersi dalle scritture contabili ed in mancanza da altri elementi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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