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LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36 - Normattiva

LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36 ultimo aggiornamento all'atto: 26/06/2026 --> Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati. note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2026) (GU n.49 del 28-02-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7orig. 8 9orig. 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-3-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da salà, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona".
  2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 marzo 1990 si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975, ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (7)

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