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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36 ultimo aggiornamento all'atto: 06/03/1992 --> Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile. note: Entrata in vigore del decreto: 31/01/1992.Decreto-Legge convertito dalla L. 29 febbraio 1992, n. 213 (in G.U. 06/03/1992, n.55). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1992) (GU n.24 del 30-01-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure, personale del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché di provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria

  1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.
  2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
  3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n.
  4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre
  5. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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