LEGGE 8 luglio 1986, n. 360 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 luglio 1986, n. 360 Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia. (GU n.165 del 18-07-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-7-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente: "I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti. Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:
- a)cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- b)ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- c)trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- d)venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- e)quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;
- f)quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo. La funzione di membro dei comitati nazionali è incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988. Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5. Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, può convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria". NOTE Note all'art. 1: - La legge n. 283/1963 reca: "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica". - L'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda il ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi