izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949, n. 361 Distacco della frazione di Ladispoli dal comune di Civitavecchia ed aggregazione al comune di Cerveteri. (GU n.154 del 08-07-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-7-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Ladispoli del comune di Civitavecchia (provincia di Roma) hanno chiesto l'aggregazione della suddetta frazione al comune di Cerveteri; Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Cerveteri espresso con deliberazione n. 55 in data 28 dicembre 1946; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Art. 1 La frazione di Ladispoli è distaccata dal comune di Civitavecchia ed aggregata al comune di Cerveteri con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.