sualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1991, n. 361 Regolamento per il passaggio dei docenti, ricercatori e non docenti, nonchè dei beni mobili ed immobili dell'Istituto di magistero pareggiato di Catania all'Università degli studi di Catania. note: Entrata in vigore del decreto: 30/11/1991 (GU n.268 del 15-11-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-11-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986-90; Preso atto che detto piano prevede la istituzione presso l'Università di Catania della facoltà di magistero mediante statizzazione del menzionato Istituto universitario di magistero; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo dell'università e per l'attuazione del predetto piano quadriennale 1986-1990; Atteso che l'art. 9 della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 245, istituisce la facoltà di magistero presso l'Università di Catania e sopprime l'Istituto universitario di magistero pareggiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1160, a decorrere dall'anno accademico 1990-91; Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa dovranno essere disciplinate le modalità relative al passaggio del personale docente, ricercatore e personale non docente del soppresso Istituto universitario di magistero, sopramenzionato, nonché quelle relative ai beni mobili ed immobili in uso all'Istituto stesso; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale sono contenute norme per l'adozione e l'emanazione dei regolamenti; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale in data 27 giugno 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991; Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. In attuazione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nello statuto dell'Università degli studi di Catania è inserito l'ordinamento degli studi già previsto dallo statuto del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania. AVVERTENZA; Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 245/1990 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.