icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 8 luglio 1993, n. 361 Regolamento di attuazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, recante modificazioni alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1993 (GU n.219 del 17-09-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-10-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188; Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge n. 46 del 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni; Sentiti i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il parere del comitato centrale metrico espresso nell'adunanza del 14 gennaio 1992; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'ordinanza generale del 30 novembre 1992 dal quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 1, comma 1, considerato il tenore letterale dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che parla di "aziende, gestioni o servizi speciali"; Ravvisata peraltro l'opportunità, in base al predetto art. 32, di dover integrare il termine "azienda" con la qualificazione "speciale"; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 175402 del 22 aprile 1993; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'istanza per l'abilitazione ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, di cui all'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata o da sua azienda speciale. 2. L'istanza deve essere corredata di adeguata documentazione comprovante: - la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali; - le dimensioni e le caratteristiche dei locali adibiti a laboratorio; - l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione; - il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188: "Art. 30. - Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonché a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.