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DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1993, n. 362 - Normattiva

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1993, n. 362 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1993, n. 362 Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi. (GU n.219 del 17-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 88) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALICapo IDISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARIINDENNITÀ E RIMBORSO SPESE 1 2 3 4 5 6 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALICapo IIDEGLI ONORARI IN PARTICOLARE 7 8 9 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALICapo IIIDELLE INDENNITÀ E DEL RIMBORSO SPESE IN PARTICOLARE 10 11 12 TITOLO II ONORARI A TABELLA 13 14 15 TITOLO III ONORARI A PERCENTUALECapo I 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TITOLO III ONORARI A PERCENTUALECapo IICONSULENZE 28 29 30 31 32 TITOLO III ONORARI A PERCENTUALECapo IIIPERIZIE 33 34 35 36 TITOLO IV ONORARI A VACAZIONE 37 38 39 TITOLO V ONORARI PRECONCORDATI 40 41 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Tabella D Tabella D Tabella E Tabella E Tabella F Tabella F Tabella G Tabella G Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-10-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396; Viste la delibera del 2 luglio 1983, con cui il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, ha approvato un testo di adeguamento della tariffa professionale della categoria, e la delibera del 30 settembre 1991, con cui il medesimo consiglio - tenuto conto delle modifiche concordate con i competenti organi della categoria e dei rilievi del Ministero della sanità - ha approvato un nuovo testo di adeguamento della tariffa stessa; Ritenuta la necessità di emanare un regolamento di aggiornamento degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese relativamente alle prestazioni professionali dei biologi; Visti i pareri espressi il 30 luglio 1991 dal Ministero della sanità ed il 18 novembre 1991 dal Comitato interministeriale dei prezzi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 30 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7/66.2/3764 del 30 luglio 1993); ADOTTA il seguente regolamento: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARI INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE Art. 1

  1. Il presente regolamento e le relative tabelle, che ne fanno parte integrante, determinano gli onorari, le indennità e i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali degli iscritti all'albo professionale dei biologi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) è il seguente: "Art. 45 (Tariffe professionali). - La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio dell'Ordine". - Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 30 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). -
  2. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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