izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. 363 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma. (GU n.171 del 06-07-1973) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario TITOLO I OGGETTO-DURATA art. 1 art. 2 art. 3 TITOLO II CAPITALE art. 4 art. 5 TITOLO III CARTELLE FONDIARIE art. 6 TITOLO IV SEZIONE CREDITO E RISPARMIO art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 TITOLO V ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 TITOLO VII COMITATO ESECUTIVO art. 29 art. 30 TITOLO VIII DIRETTORE GENERALE art. 31 art. 32 art. 33 TITOLO IX RAPPRESENTANZA SOCIALE art. 34 TITOLO X COLLEGIO SINDACALE art. 35 TITOLO XI BILANCIO-UTILI-RISERVE-NORME APPLICABILI art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-7-1973 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito nella legge 6 luglio 1922, n. 1158 e il regio decreto 19 aprile 1941, n. 279, che concedono all'Istituto italiano di credito fondiario la facoltà di costituire una sezione autonoma per il credito e il risparmio; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 e 17 luglio 1947, n. 691, concernenti la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia; Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 marzo 1969, n. 138; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto Istituto, tenutasi il 10 agosto 1972; Vista la deliberazione 7 settembre 1972 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio relativa all'istituzione, presso l'istituto italiano di credito fondiario, della sezione autonoma per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato il nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1973 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 139. - VALENTINI articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.